Cultura Trattato della Triplice Alleanza

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agosto 30, 2018
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DESCRIZIONE

Trattato della Triplice Alleanza rinnovato il 5 dicembre 1912

Le LL. MM. l’ Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc. e Re apostolico di Ungheria,
l’Imperatore di Germania e Re di Prussia e il Re d’Italia, fermamente decisi ad assicurare
ai loro Stati la continuazione del benefici che loro garantisce, dal punto dl vista politico
come da quello monarchico e sociale, il mantenimento della Triplice Alleanza, e volendo
a questo fine prolungare la durata di detta alleanza conclusa il 20 maggio 1882,
rinnovata una prima volta con i trattati del 20 febbraio 1887, una seconda volta col
trattato del 5 maggio 1891 e una terza volta col trattato del 28 giugno 1902, hanno, a
questo effetto, nominati come loro plenipotenziari S. M, l’Imperatore d’Austria, Re di
Boemia e Re apostolico d’Ungheria il conte Leopoldo Berchtold, suo ministro della Casa
Imperiale e Reale e degli Affari Esteri, presidente del Consiglio Comune dei Ministri S. M.
l’Imperatore di Germania e Re di Prussia, il signor Enrico von Tschirschky, suo
ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso S. M. l’Imperatore d’Austria S. M il
Re d’Italia, il duca Giuseppe D’Avarna, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario
presso S M. l’Imperatore d’Austria i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri,
riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I. Le Potenze contraenti si promettono reciprocamente pace ed amicizia, e non
entreranno in alcuna alleanza o impegno diretto contro uno dei loro Stati.
Esse s’impegnano a procedere ad uno scambio d’idee sulle questioni politiche ed
economiche d’indole generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro
mutuo appoggio nei limiti dei loro propri interessi.

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Art. II. Nel caso in cui l’Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse attaccata
dalla Francia per qualunque motivo, le due altre parti contraenti saranno tenute a
prestare alla parte attaccata soccorso e assistenza con tutte le loro forze. Questo stesso
obbligo incomberà all’Italia nel caso di un’aggressione, non direttamente provocata,
della Francia contro la Germania.

Art. III. Se una o due delle Potenze contraenti, senza provocazione diretta da parte loro,
vengano attaccate da due o più Potenze non firmatarie del presente trattato, o vengano
coinvolte in una guerra con esse, sorge il casus foederis per tutti i contraenti ad un
tempo.

Art. IV. Nel caso in cui una grande Potenza non firmataria del presente trattato
minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Potenze contraenti, e la parte minacciata
si vedesse perciò costretta a farle la guerra, le altre due si obbligano ad osservare, nei
riguardi della loro alleata, una neutralità benevola. Ciascuna si riserva, in questo caso, la
facoltà di prendere parte alla guerra, se essa lo giudichi opportuno, per fare causa
comune con la sua alleata.

Art. V. Se la pace di una delle Potenze contraenti venisse ad essere minacciata nelle
circostanze previste dagli articoli precedenti, le Potenze contraenti si concerteranno in
tempo utile sulle misure militari da prendersi in vista di una cooperazione eventuale.
Esse si impegnano fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a
non concedere né armistizio, né pace, né trattato, se non di comune accordo tra loro.

Art. VI. La Germania e l’Italia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile,
dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per
prevenire, sulle coste e isole ottomane, nel mare Adriatico e nel mare Egeo, ogni
modificazione territoriale che portasse danno all’una o all’altra delle Potenze firmatarie
del presente trattato. Esse si comunicheranno a questo scopo tutte le informazioni
opportune per reciproci chiarimenti circa i loro propri atteggiamenti, come circa quelli
di altre Potenze.

Art. VII. L’Austria‐Ungheria e l’Italia, non mirando che al mantenimento, in quanto
possibile, dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza
per prevenire qualunque modificazione territoriale che potesse portare danno all’una o
all’altra delle Potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno a tale
scopo tutte le informazioni opportune per chiarimenti reciproci circa i loro propri
atteggiamenti, come circa quelli di altre Potenze. Tuttavia nel caso in cui, in forza degli
avvenimenti, il mantenimento dello statu quo nelle regioni dei Balcani o delle coste e
isole ottomane nell’Adriatico e nel mare Egeo divenisse impossibile e che, sia in
conseguenza dell’azione di una terza Potenza, sia altrimenti, l’Austria‐Ungheria o l’Italia
si vedessero nella necessità di modificarlo con una occupazione temporanea o
permanente da parte loro, questa occupazione non avrà luogo che dopo un preventivo
accordo fra le due Potenze, basato sul principio di un compenso reciproco, per
qualunque vantaggio territoriale o d’altra natura, che ciascuna di esse otterrebbe in più
dello statu quo attuale, e che dia soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondate
delle due parti.

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Art. VIII. Le stipulazioni degli articoli VI e VII non si applicheranno in alcun modo alla
questione egiziana, a proposito della quale le Potenze contraenti conservano
rispettivamente la loro libertà d’azione, tenendo tuttavia sempre in considerazione i
principii sui quali si fonda il presente trattato.

Art. IX. La Germania e l’Italia s’impegnano ad adoperarsi per il mantenimento dello
statu quo territoriale nelle regioni nord ‐ africane del Mediterraneo, cioè la Cirenaica, la
Tripolitania e la Tunisia, i rappresentanti delle due Potenze in queste regioni avranno
istruzioni di mantenere tra loro la più stretta intimità di comunicazioni e di assistenza
reciproca. Se disgraziatamente, in seguito ad un maturo esame della situazione, la
Germania e l’Italia riconoscessero l’una e l’altra che il mantenimento dello statu quo
diviene impossibile, la Germania si impegna, dopo un accordo formale e preventivo, ad
appoggiare l’Italia in qualunque azione, sotto la forma di occupazione o di altra
assicurazione di garanzia, che quest’ultima dovesse intraprendere in quelle stesse
regioni, in vista di un interesse di equilibrio e di legittimo compenso.
Resta inteso che, per una simile eventualità, le due Potenze cercherebbero di mettersi
eventualmente d’accordo con I’Inghilterra.

Art. X. Se accadesse che la Francia cercasse di estendere la sua occupazione ovvero il
suo protettorato o la sua sovranità, sotto una forma qualunque, sui territori nordafricani,
e che, in conseguenza di questo fatto, I’Italia credesse di dovere, per
salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa stessa un’azione
sui detti territori nord‐africani, ovvero di ricorrere sul territorio francese d’Europa a
misure estreme, lo stato di guerra che ne seguirebbe tra I’Italia e la Francia costituirebbe
ipso facto, a domanda dell’Italia, e a comun carico della Germania e dell’Italia, il casus
faederis previsto dagli articoli II e V del presente trattato, come se tale eventualità vi
fosse espressamente prevista.

Art XI. Se le fortune di qualunque guerra intrapresa in comune contro la Francia dalle
due Potenze conducessero l’Italia a ricercare delle garanzie territoriali nei riguardi della
Francia, così per la sicurezza delle frontiere del Regno e della sua posizione marittima,
come per la stabilità e la pace, la Germania non vi porrà alcun ostacolo e, occorrendo, in
una misura compatibile con le circostanze, si adopererà a facilitare i mezzi per ottenere
un tal fine.

Art. XII. Le Potenze contraenti si promettono mutualmente il segreto sul contenuto del
presente trattato.

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Art. XIII. Le Potenze firmatarie si riservano di introdurre ulteriormente, sotto forma di
protocollo e di comune accordo, le modificazioni che saranno dimostrate utili dalle
circostanze.

Art. XIV. II presente trattato resterà in vigore per la durata di sei anni a partire dallo
spirare del trattato attuale; ma se esso non sarà denunciato un anno prima dall’una o
dall’altra delle Potenze contraenti, rimarrà in vigore per la stessa durata di altri sei anni.

Art. XV. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro 15 giorni o
prima, se possibile. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente
trattato e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Vienna, in triplice esemplare, il quinto giorno del mese di dicembre 1912.
Firmati: BERCHTOLD ‐ VON TSCHIRSCHKV ‐ AVARNA.
Protocollo I. AI momento di procedere alla firma del trattato odierno tra la Germania,
l’Austria‐Ungheria e l’Italia, i sottoscritti plenipotenziari delle tre Potenze, debitamente
autorizzati, si dichiarano reciprocamente quanto segue:

1º Salvo la riserva dell’approvazione parlamentare per le stipulazioni effettive che
deriverebbero dalla presente dichiarazione di principii, le Potenze contraenti si
promettono da questo momento, in materia economica (finanze, dogane, ferrovie), in
più del trattamento della nazione più favorita, tutte le facilitazioni e tutti i vantaggi
particolari che sarebbero compatibili con le esigenze di ciascuno dei tre Stati e coi loro
rispettivi impegni con terze Potenze.

2º Essendo già acquisita, in massima, l’adesione dell’Inghilterra alle stipulazioni del
presente trattato che riguardano l’Oriente propriamente detto, cioè i territori
dell’Impero Ottomano, le Potenze contraenti si adopereranno, al momento opportuno e
per quanto le circostanze lo comporteranno, a provocare un’analoga adesione rispetto ai
territori nord‐africani della parte centrale e occidentale del Mediterraneo, compreso il
Marocco. Tale adesione potrebbe realizzarsi mediante l’accettazione da parte
dell’Inghilterra del programma stabilito negli articoli IX e X dell’odierno trattato.

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Protocollo II.
1º Resta inteso che lo statu quo territoriale nelle regioni nord‐africane sul Mediterraneo
menzionato nell’art. IX del trattato del 28 giugno 1902, implica la sovranità dell’Italia
sulla Tripolitania e sulla Cirenaica.

2º Resta egualmente inteso che l’articolo X del medesimo trattato ha per base lo statu
quo territoriale esistente nelle regioni nord‐africane al momento della firma del trattato.

3º Resta inteso che le convenzioni speciali concernenti l’Albania e il Sangiaccato di Novi
Bazar stabilite tra l’Austria‐Ungheria e l’Italia il 20 dicembre 1900‐20 febbraio 1901 e
20 novembre‐15 dicembre 1909, non sono modificate dal rinnovamento del trattato di
alleanza tra la Germania, l’Austria‐Ungheria e l’Italia.

NOTA: il trattato della Triplice Alleanza, concluso per la prima volta il 20 maggio 1882 e
consistente in un preambolo e otto articoli, fu rinnovato, dopo un primo quinquennio, il
20 febbraio 1887, con l’aggiunta di due convenzioni separate fra I’Italia e la Germania e
l’Italia e l’Austria, e poi rinnovato ancora per un sessennio il 6 maggio 1891, dopoché
anche le due convenzioni speciali erano state rifuse nel testo del trattato risultante così
di quindici articoli e sostanzialmente nella forma ora pubblicata. Prorogato
automaticamente per un nuovo sessennio, fino al maggio 1903, il trattato fu rinnovato il
28 giugno 1902 per dodici anni, e poi ancora il 5 dicembre 1912 per altri dodici anni,
salvo il diritto di denuncia al termine del primo sessennio.
Era finora inedito, benché il Libro Rosso austriaco ne avesse pubblicato un brano del
preambolo e gli articoli I, III, IV e VII. Dopo la sconfitta e la rivoluzione, è stato pubblicato
da Carlo Kautsky in Germania (Berlino, 1920) e da A F. Pribranl in Austria (Vienna,
1920).




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    rinnovato il 5 dicembre
    1912
    Via III° Armata, 27, 34070 Fogliano Redipuglia GO, Italia


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